Referendum del 22 e 23 marzo 2026 - disposizioni sul voto domiciliare

Voto Domiciliare per elettori affetti da disabilità che ne renda impossibile l'allontanamento dall'abitazione

Data:

05 febbraio 2026

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Descrizione

Le disposizioni sul voto domicicliare (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n.22) sono previste in favore degli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte delle persone con disabilità, e di quelli affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione. Tali disposizioni si applicano nel caso in cui i richiedenti, sempre che siano elettori per la relativa consultazione, dimorino nell'ambito dell'intero territorio nazionale. L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale un'espressa dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di inizio della votazione, ossia fra martedì 10 febbraio e lunedì 2 marzo 2026. Tale ultimo termine (2 marzo), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune presso cui deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio. La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale personale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'Azienda sanitaria locale. Si richiama l'attenzione dei dirigenti delle locali Agenzie di Tutela della Salute affinchè venga assicurato un adeguato servizio per il rilascio di tali certificazioni. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 1/2006.  

Allegati

A cura di

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Pagina aggiornata il 05/02/2026