Segretario Comunale

Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti .

Competenze

Il Segretario comunale e provinciale, in base alla vigente normativa, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti e in particolare:
 

  • sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività;
  • partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
  • esprime il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
  • può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
  • definisce eventuali conflitti di competenza;
  • adotta i provvedimenti di mobilità esterna e comando e di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno e viceversa;
  • svolge le funzioni di supplenza dei responsabili di settore in caso di assenza degli stessi;
  • presiede il nucleo di valutazione;
  • presiede le commissioni di concorso relative ai posti di Dirigenti Responsabili di area;
  • esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

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    Le funzioni del Segretario Comunale sono principalmente descritte dall’articolo 97 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo Unico sugli enti locali), da altre fonti normative, nonché dallo Statuto e dai regolamenti dell’Ente. Al Segretario, inoltre possono essere attribuiti dal Sindaco alcune funzioni e compiti aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla legge.
     
    Le funzioni previste dall’articolo 97 del decreto legislativo n. 267/2000
     
    Garante della legalità e correttezza amministrativa.
  • Il Segretario svolge, ai sensi del comma 2 dell’articolo 97 del decreto legislativo n. 267/2000, compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
    La giurisprudenza ha sostenuto che anche dopo la riforma dello status del segretario comunale e dopo l’eliminazione del parere preventivo di legittimità di quest’ultimo, il Segretario Comunale e Provinciale “mantiene la specifica funzione ausiliaria di garante della legalità e correttezza amministrativa dell'azione dell'ente locale” (Corte dei  Conti reg. Lombardia, sez. giurisd. 09/07/2009 n. 473).
    “..si tratta, invero, di una figura professionale alla quale è per legge demandato un ruolo di garanzia, affinché l'attività dell'ente possa dispiegarsi nell'interesse del buon andamento e dell'imparzialità, a nulla rilevando - ma semmai rafforzando in senso spiccatamente istituzionale - la dipendenza di carattere fiduciario con il Sindaco.” (C.Conti reg. Lombardia, sez. giurisd., 08/05/2009, n. 324).

     
    Funzioni di consulenza legale
  • La funzione di garanzia comprende l’espressione di pareri, qualora vengano richiesti dagli organi dell’Ente.
    “..Nondimeno la suddetta modifica normativa non esclude che il segretario comunale, proprio in virtù di tali specifici compiti di consulenza giuridico-amministrativa, possa - ed ove richiestone, debba - comunque rendere il proprio parere in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti e che del parere reso debba rispondere in via amministrativa, in adesione ad un principio generale, operante a prescindere dalla natura obbligatoria o facoltativa del parere espresso”  (Corte Conti, sez. I, 07/04/2008, n. 154)
    Le funzioni di coordinamento e sovrintendenza dei dirigenti
     
    Il comma 4 dell’articolo 97 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che il segretario comunale e provinciale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale.



    Le % sono state modificate a seguito di Delibera C.C. n. 17 del 28-04-2023

    La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, grava su ciascun Comune nella seguente proporzione:

    a)     77,78 % a carico del Comune di Iseo;

    b)    22,22 % a carico del Comune di Collebeato.

Con Delibera di C.C. n. 24 del 31-07-2024 si è sciolta la convenzione tra il Comune di Collebeato e il Comune di Iseo.

Tipologia di organizzazione

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Pagina aggiornata il 05/09/2024